Alcune Considerazioni sulla Commissione Massimo Scoperto

Fino al 2009 era prassi non considerare nel calcolo del TEG la CMS, questo in quanto facendosene un baffo di ciò che previsto dalla legge 108/96, le circolari della Banca D’Italia consigliava alle stesse banche di escludere appunto la CMS dal TEG.

CTU e Tribunali in quel periodo avvallavano i regolamenti e le circolari della Banca D’Italia piuttosto che la legge 108/96. Allora ma ancora adesso mi viene da dire.

Ci sono volute alcune sentenze della Cassazione nel 2010 e nel 2011 per chiarire definitivamente la questione. Un’altra importante sentenza della Cassazione n. 46669/11 afferma che le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentavano una fonte di diritti e obblighi.

Mi chiedo ma come mai è servita una sentenza della Cassazione per spiegare ciò che è ovvio e scontato fin dal primo anno di Liceo? In buona sostanza le CMS oltre che essere considerate nel Calcolo del TEG, sono comunque nulle e vanno restituite.

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