Alcune Considerazioni sulla Commissione Massimo Scoperto
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Fino al 2009 era prassi non considerare nel calcolo del TEG la CMS, questo in quanto facendosene un baffo di ciò che previsto dalla legge 108/96, le circolari della Banca D’Italia consigliava alle stesse banche di escludere appunto la CMS dal TEG.
CTU e Tribunali in quel periodo avvallavano i regolamenti e le circolari della Banca D’Italia piuttosto che la legge 108/96. Allora ma ancora adesso mi viene da dire.
Ci sono volute alcune sentenze della Cassazione nel 2010 e nel 2011 per chiarire definitivamente la questione. Un’altra importante sentenza della Cassazione n. 46669/11 afferma che le circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentavano una fonte di diritti e obblighi.
Mi chiedo ma come mai è servita una sentenza della Cassazione per spiegare ciò che è ovvio e scontato fin dal primo anno di Liceo? In buona sostanza le CMS oltre che essere considerate nel Calcolo del TEG, sono comunque nulle e vanno restituite.